PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità sono rivalutate in relazione agli incrementi delle retribuzioni del personale in servizio.

Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, tutti i miglioramenti economici comunque attribuiti al personale in servizio sono estesi automaticamente ai trattamenti pensionistici con le stesse percentuali e decorrenze fissate per il medesimo personale.

Art. 3.

      1. Al fine di assicurare i benefici previsti dall'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2008 al personale di cui alla presente legge, comunque in quiescenza, è estesa la trattenuta in conto entrata del Tesoro, con una quota percentuale pari al 50 per cento della trattenuta applicata al personale in servizio.

Art. 4.

      1. I Ministri competenti sono tenuti ad adottare, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione per la concessione dei benefìci previsti dalla medesima legge.

Art. 5.

      1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di parte delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.